La consultabilità degli archivi: come accedere a un inestimabile tesoro
C’è un autentico tesoro fatto di preziosi documenti. Un tesoro che non soltanto va tutelato e custodito ma anche messo a disposizione di tutti i cittadini.
La consultabilità è un concetto importante. Un concetto che dà la possibilità di leggere e studiare un numero sconfinato di documenti. Un concetto che, opportunamente regolato, si applica anche gli archivi.
Temi:
- Il significato di consultabilità
- Il compito degli archivi
- Di che archivio stiamo parlando?
- Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Gli archivi privati
- La gestione degli archivi
Il significato di consultabilità
La parola “consultabilità”, a seconda del contesto, può avere diversi significati e accezioni. Nel caso specifico del tema trattato, indica la possibilità, in un archivio, di consultare i documenti in esso contenuti.
Bisogna, però, considerare che:
- La consultazione dei documenti deve comunque rispettare determinate regole. Regole che riguardano non solo la corretta gestione dell’archivio ma anche, se non soprattutto, la tutela dei documenti in esso contenuti.
- Non tutti i documenti possono essere liberamente consultati. Per alcuni motivi (che saranno approfonditi più avanti), la consultazione di determinati materiali potrebbe essere vietata.
Possibilità di consultare i documenti contenuti in un archivio
Il compito degli archivi
Proteggere e rendere disponibili i documenti: questo, in estrema sintesi, può essere considerato il compito di un archivio. Un compito che è già insito nella definizione di archivio data dalla Direzione generale degli archivi:
“Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente […] durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l’archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto vincolo archivistico. In questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di archivio”.
Per completezza di informazione, si aggiunge che la parola “archivio” può anche indicare:
- Per esteso, il locale dove l’ente conserva il proprio archivio;
- Un istituto dove vengono concentrati archivi di varia provenienza.
Ai fini di questo approfondimento, comunque, si terrà presente la prima definizione.
Di che archivio stiamo parlando?
Si fa presto a dire archivio. Per capire davvero quali sono le regole che gestiscono la consultabilità, va detto che si possono distinguere tre grandi tipologie di archivio: archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico.
Archivio corrente
Un ente, un’azienda o la pubblica amministrazione, ogni giorno, producono una grande mole di documenti, necessari per lo svolgimento delle attività. Per finalità pratico-amministrative, i documenti necessari per il disbrigo degli affari correnti vengono gestiti in quello che viene chiamato archivio corrente.
Archivio di deposito
Quando i documenti hanno “svolto il proprio compito” (quindi non sono più necessari per il disbrigo degli affari correnti) ma non sono ancora destinati alla conservazione permanente e alla consultazione, vengono collocati in un apposito archivio che si chiama archivio di deposito.
Archivio storico
Ci sono alcuni documenti che, per la loro natura specifica, devono essere conservati e destinati alla consultazione. Si tratta di documenti che, in sostanza, non hanno più alcun rilievo per le esigenze di carattere pratico. Tali documenti finiscono in un archivio storico.
| Tipo di archivio | Documenti conservati |
| Archivio corrente | Documenti necessari per il disbrigo degli affari correnti |
| Archivio di deposito | Documenti non più necessari per il disbrigo degli affari correnti ma non ancora sono destinati alla conservazione permanente e alla consultazione |
| Archivio storico | Documenti che, per la loro natura specifica, devono essere conservati e destinati alla consultazione |
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Gli articoli 122-127 del cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004) stabiliscono le regole per la consultabilità degli archivi. Regole che riguardano, essenzialmente, gli archivi correnti e gli archivi storici (senza comunque dimenticare gli archivi privati).
Consultabilità degli Archivi di Stato e degli archivi storici degli enti pubblici
L’articolo 122 recita:
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili.
A questa norma ci sono, comunque, quattro grandi eccezioni:
- Documenti dichiarati riservati dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali: diventano consultabili dopo cinquant’anni;
- Documenti contenenti dati personali sensibili: diventano consultabili dopo quarant’anni;
- Documenti contenenti dati personali sensibilissimi: diventano consultabili dopo settant’anni;
- Documenti contenenti dati giudiziari: diventano consultabili dopo quarant’anni.
Archivi di Stato
Per avere l’elenco completo degli Archivi di Stato e storici consultabili, si rimanda alla pagina ufficiale della Direzione generale degli archivi.
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti e di deposito
L’articolo 124 recita:
Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
Le modalità di consultazione degli archivi correnti e degli archivi di deposito sono stabilite dagli stessi enti sulla base, però, degli indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
Gli archivi privati
A questo punto, non bisogna credere che gli archivi privati siano esenti dall’obbligo di consultazione. Infatti, come si può leggere nell’articolo 127 sempre del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
Anche in questo caso, sono esenti dall’obbligo di consultazione tutti i documenti dichiarati a carattere riservato.
La gestione degli archivi
L’archiviazione dei documenti e la gestione documentale, quindi, sono degli aspetti complessi. Perché devono garantire l’integrità, l’autenticità e la reperibilità dei documenti archiviati. Proprio per tale motivo, per evitare di corrompere o perdere informazioni preziose, occorre affidarsi ai professionisti del settore.
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