Con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 81/E del 25/09/2015) si fa chiarezza su un punto finora rimasto in ombra relativo alla conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari. La Risoluzione, attesa da tempo, si occupa d’interpretare l’art. 5 del DM del 17/06/2014 relativo alla conservazione digitale della fattura elettronica. Nello specifico, la comunicazione si occupa del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dell’art. 5 del DM 17/06/2014
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche e gli altri documenti rilevanti:
- Possono essere conservati sul territorio nazionale o all’estero, in Paesi in cui sia presente un accordo che disciplini la mutua assistenza;
- Devono essere messi a disposizione, in caso di controllo, tanto nella sede presso cui il contribuente svolge l’attività, quanto nel luogo in cui i documenti sono fisicamente conservati.
La comunicazione del contribuente e i modelli AA7/10 e AA9/12
Il contribuente deve obbligatoriamente dichiarare in fase di dichiarazione dei redditi la conservazione in regime digitale di anche solo un documento rilevante. Inoltre, attraverso i modelli AA7/10 e AA9/12 (ex AA9/11), indicare:
- Soggetti depositari dei documenti fiscalmente rilevanti;
- Luoghi di conservazione delle scritture contabili.
Comunicazioni necessarie quando il depositario sia diverso dal titolare dei documenti conservati.