fatturazione elettronica

Luogo di conservazione documenti digitali: dove vanno conservate le fatture elettroniche e gli altri documenti fiscalmente rilevanti?


Luogo di conservazione documenti digitali: dove vanno conservate le fatture elettroniche e gli altri documenti fiscalmente rilevanti?



Con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 81/E del 25/09/2015) si fa chiarezza su un punto finora rimasto in ombra relativo alla conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari. La Risoluzione, attesa da tempo, si occupa d’interpretare l’art. 5 del DM del 17/06/2014 relativo alla conservazione digitale della fattura elettronica. Nello specifico, la comunicazione si occupa del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dell’art. 5 del DM 17/06/2014

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche e gli altri documenti rilevanti:

  • Possono essere conservati sul territorio nazionale o all’estero, in Paesi in cui sia presente un accordo che disciplini la mutua assistenza;
  • Devono essere messi a disposizione, in caso di controllo, tanto nella sede presso cui il contribuente svolge l’attività, quanto nel luogo in cui i documenti sono fisicamente conservati.

La comunicazione del contribuente e i modelli AA7/10 e AA9/12

Il contribuente deve obbligatoriamente dichiarare in fase di dichiarazione dei redditi la conservazione in regime digitale di anche solo un documento rilevante. Inoltre, attraverso i modelli AA7/10 e AA9/12 (ex AA9/11), indicare:

  • Soggetti depositari dei documenti fiscalmente rilevanti;
  • Luoghi di conservazione delle scritture contabili.

Comunicazioni necessarie quando il depositario sia diverso dal titolare dei documenti conservati.

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