Scenari del contrassegno elettronico: il documento amministrativo informatico originale
I primi due scenari sono i dati identificativi del documento e l’estratto/copia/duplicato del documento. Ce n’è un terzo nel quale si può fare ricorso al contrassegno elettronico, strumento cardine del passaggio dalla gestione documentale cartacea a quella digitale nella PA.
In questo scenario, il contrassegno elettronico contiene non una copia, i dati identificativi o un estratto, ma il documento amministrativo informatico originale vero e proprio.
Più nello specifico, gli elementi minimi da trattare sono due:
- Tutti i metadati minimi stabiliti dall’articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: numero di protocollo del documento, data di registrazione di protocollo, mittente (per i documenti ricevuti) o destinatario (per i documenti spediti), oggetto del documento, data e protocollo del documento ricevuto (solo se disponibili), impronta del documento informatico (se trasmesso per via telematica).
- La versione originale del documento amministrativo informatico digitale, così da poter verificare subito la corrispondenza tra il formato cartaceo e il formato digitale del documento in questione.
In merito, ci sono due ulteriori specifiche per quanto riguarda la firma digitale:
- Se il documento amministrativo informatico originale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, allora è buona prassi ricorrere alla modalità HMAC (keyed-hash message authentication code) per garantire integrità e autenticità del contenuto.
- Se il documento amministrativo informatico originale non è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, bisogna sottoscrivere, sempre con firma elettronica qualificata o firma digitale, il contenuto del contrassegno.
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