Una semplificazione che risulterà particolarmente gradita a intermediari e professionisti che si vedono sollevati da un obbligo burocratico: non sarà più necessaria la comunicazione dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo per la comunicazione era stato fissato per il 31 ottobre 2014.
Così come indicato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/10/2014, la risoluzione n. 88/E, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione, è volta ad alleggerire gli adempimenti per coloro che sono interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali, annullando quanto contenuto nel provvedimento dell’08/08/2014.
La non obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo PEC d’intermediari e professionisti, però, è subordinata alla precedente sottomissione da parte dei professionisti degli indirizzi di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) o alla precedente sottomissione alle Entrate degli stessi, sulla base di intese con altri organismi associativi.
L’obbligo rimane valido e con le stesse scadenze nel caso in cui non si fosse proceduto alla sottomissione degli indirizzi attraverso le due modalità di cui sopra.
Ricordiamo che, precedentemente, i professionisti interessati all’obbligo di comunicazione al Fisco per il monitoraggio fiscale erano gli intermediari finanziari così come coloro che esercitano attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, nonché tutti i professionisti elencati nell’art. 14 del decreto legislativo 21/11/2007, n° 231.