Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale ha introdotto delle importanti novità. Le principali riguardano i prestatori di servizi fiduciari qualificati: gestori PEC, conservatori accreditati di documenti informatici e gestori dell’identità SPID.
Il Codice dell’amministrazione digitale
Il Codice dell’amministrazione digitale, al quale comunemente ci si riferisce con l’acronimo CAD, è stato istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Contiene le disposizioni che riguardano l’uso degli strumenti informatici come mezzo privilegiato per le comunicazioni tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni.
Periodicamente, il CAD viene aggiornato, così da adattarsi ai cambiamenti normativi, sociali e tecnologici.
I servizi fiduciari qualificati
Riprendendo la definizione data dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale), i prestatori di servizi fiduciari qualificati sono soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE (CAPO VI Art. 51 del Regolamento). Si tratta, in Italia, dei certificatori accreditati per il rilascio della firma digitale.
Le principali novità
- Domanda di qualificazione. I soggetti che vogliono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere attività di gestione di posta elettronica o d’identità digitale, devono presentare all’AgID una domanda di qualificazione, la quale deve essere conforme alle regole e alle modalità fissate dalle Linee guida.
- Domanda di Lo stesso vale anche per tutti quei soggetti che vogliono svolgere attività di conservatore di documenti informatici: questi soggetti devono presentare domanda di accreditamento sempre all’AgID e sempre seguendo quanto stabilito dalle Linee guida.
- Qualificazione e accreditamento. Il nuovo CAD fa la differenza tra questi due concetti. Un soggetto qualificato presenta tutte le caratteristiche (morali, economico-finanziarie e tecniche) per svolgere un determinato lavoro. Invece, un soggetto accreditato presenta tutti i requisiti per richiedere l’accreditamento presso l’AgID per svolgere una determinata attività. Per richiedere la qualificazione o l’accreditamento, il soggetto dovrà avere tutti i requisiti nell’articolo 24 del regolamento eIDAS.
- Carattere esclusivamente nazionale. Il legislatore stabilisce che la conservazione digitale deve mantenere un carattere esclusivamente nazionale, e quindi quest’attività resta “accreditata” (e non “qualificata”).