Abbiamo visto che, per l’emissione della fattura elettronica, è necessario che il destinatario fornisca qualche tipo di approvazione. Ma, si tratta di accordo o di accettazione? Potrebbe sembrare un fatto di forma eppure, tra i due termini, sorgono questioni sostanziali.
Il Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/115/CE, parla di “accordo tra le parti”.
L’avvento della Legge di stabilità e il comma 325 dell’articolo 1, che recepisce parte della Direttiva 2010/45/UE, introduce un nuovo termine: accettazione. “Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”.
In entrambi i casi non è stata specificata la forma in cui l’accordo o l’accettazione debbano avvenire. La disciplina, però, ha inteso l’accettazione anche come accordo tacito desunto da un’azione positiva da parte del destinatario (liquidazione della fattura o l’inserimento della stessa nella contabilità).
A complicare ancor di più la questione, è intervenuto il Forum nazionale sulla fattura elettronica che ha definito la necessità di fornire al destinatario della fattura elettronica la scelta di conservazione cartacea o sostitutiva delle tipologie di fatture che la Legge di stabilità ha riconosciuto come elettroniche (oltre le fatture elettroniche classiche, anche le fatture scambiate in forma elettronica).
Che sia accordo o accettazione, il consiglio degli esperti di Bucap per fugare ogni dubbio e incomprensione è quello di definire con il destinatario, preventivamente e in forma scritta, le modalità di scambio delle fatture elettroniche.
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