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Fattura elettronica e farmacie: le 5 novità più importanti

Fattura elettronica e farmacie: le 5 novità più importanti


La più generale tendenza alla centralizzazione dei servizi digitali sta riguardando anche il settore delle farmacie. Le quali, non a caso, dovranno ricorrere allo strumento della fatturazione elettronica per la rendicontazione e la comunicazione di entrate e uscite. Al riguardo, il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 20 dicembre 2017 ha introdotto cinque importanti novità.

  • Informazioni. Dal 1 gennaio 2018, le fatture elettroniche emesse e trasmesse tramite SDI (Sistema di interscambio) devono obbligatoriamente riportare una serie di informazioni: ad esempio, su tali fatture devono essere riportati il codice di Autorizzazione all’immissione in commercio e il quantitativo richiesto. Questo riguarda le fatture inerenti agli acquisti di prodotti farmaceutici.
  • Emissioni. Le fatture oggetto delle novità di cui stiamo parlando, più nello specifico, sono quelle emesse dalle imprese che producono o distribuiscono farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario. Per rendere l’idea dell’importanza della cosa, basti dire che, secondo i dati Consip, al settore sanitario è imputabile un terzo della spesa della pubblica amministrazione per beni e servizi, per un totale di circa trenta miliardi di euro.
  • Codici. La fattura, nel blocco “Dati, beni, servizi”, per ogni sezione “Dettaglio linee”, deve riportate quattro codici diversi: “Codice tipo” AICFARMACO; “Codice valore” composto da nove caratteri numerici, il primo dei quali indica la tipologia di farmaco oggetto della fattura; “Unità misura” e “Quantità” che indentificano il numero di confezioni o di unità posologiche.
  • Il ruolo dell’Aifa. Sempre a partire dal 1 gennaio 2018, l’Aifa. (Agenzia italiana del farmaco), per svolgere al meglio il proprio ruolo di sorveglianza, riceverà dalla Ragioneria generale dello Stato, con cadenza settimanale, le fatture elettroniche in formato XML. Queste fatture devono essere prive sia di allegati sia dei dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e a quelli bancari.
  • Scambio dei dati. Per quanto riguarda le modalità di accesso e scambio in sicurezza dei dati, queste devono essere regolate da un’apposita convenzione che dovrà essere stipulata tra la Ragione generale e l’Agenzia italiana del farmaco.

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