Parlando di fatturazione elettronica, si può incappare nell’appellativo di fattura elettronica pura a norma di legge. Cosa si intende con il termine “pura“?
Con ciò si vuole fare riferimento al sistema di fatturazione che nasce dall’accordo tra le parti coinvolte dallo scambio e la gestione del documento transazionale in formato elettronico. Questo significa che una fattura elettronica pura è un documento elettronico nativo (non digitalizzato attraverso scansione) e che rimarrà dematerializzato per tutto il ciclo della sua vita.
Gli step che caratterizzano, dunque, una fattura elettronica pura sono i seguenti:
- Emissione in formato elettronico da parte del fornitore attraverso strumenti che garantiscano autenticità, integrità e riferimento temporale (firma elettronica, marca temporale);
- Trasmissione attraverso sistemi idonei e concordati con il creditore;
- Archiviazione secondo i principi normativi della conservazione sostitutiva da parte di entrambi gli attori.
Come si noterà, questo tipo di fatturazione risulta essere l’unico vero e proprio risultato di un processo di fatturazione elettronica a norma di legge.
Nell’ambito della fattura elettronica pura a norma di legge, si possono distinguere processi non strutturati e strutturati a seconda del tipo di documento prodotto nel momento dell’emissione della fattura. Vale a dire a seconda del fatto che il documento non contenga o contenga metadati inseriti dal fornitore.