L’obbligatorietà della fatturazione elettronica, dall’inizio del 2019, comporterà non pochi cambiamenti per aziende, enti e liberi professionisti. Ma non riguarderà tutti. C’è, infatti, chi non è obbligato alla fatturazione elettronica: si tratta dei contribuenti minimi e dei contribuenti forfettari.
Contribuenti minimi
Quella dei contribuenti minimi è la prima categoria esclusa dall’obbligo della fatturazione elettronica. Al regime dei minimi possono accedere tutti coloro che presumono di avere dei ricavi pari o inferiori alla soglia massima di 30mila euro. Il regime dei minimi è stato introdotto nel 2007 per fornire un regime fiscale più semplice e vantaggioso.
Oltre alla soglia dei 30mila euro, per usufruire del regime dei minimi bisogna:
- Non aver effettuato cessioni all’esportazione;
- Non avere né dipendenti né collaboratori;
- Non aver erogato utili ad associati;
- Non aver acquistato, nel triennio precedente, beni strumentali per più di 15mila euro.
La normativa di riferimento che stabilisce i criteri per rientrare nel regime dei minimi: commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.
Contribuenti forfettari
La seconda categoria di chi non ha l’obbligo della fatturazione elettronica è rappresentata da chi usufruisce del regime forfettario, introdotto nel 2014 (e poi riformato nel 2015) per agevolare l’apertura e la gestione di partite IVA. Si tratta dell’unica forma agevolata di gestione della partita IVA prevista, attualmente, dalla legge italiana.
Diversamente dal regime dei minimi, nel regime forfettario ci sono diverse soglie di ricavi da non superare per potervi rientrare, soglie che variano in base al settore nel quale si opera. Per la precisione:
- Costruzioni e attività immobiliari: 25mila euro;
- Intermediari del commercio: 25mila euro;
- Attività professionali: 30mila euro;
- Altre attività economiche: 30mila euro;
- Commercio ambulante di altri prodotti: 30mila euro;
- Commercio ambulante di generi alimentari e bevande: 40mila euro;
- Industrie alimentari e delle bevande: 45mila euro;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 50mila euro;
- Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: 50mila euro.
La normativa di riferimento che stabilisce i criteri per rientrare nel regime forfettario: commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015.