Il cedente o il prestatore possono, previo accordo tra le parti, affidare il servizio di fatturazione elettronica a un terzo: l’outsourcer. La possibilità di far emettere fattura in outsourcing è stata definita dal Decreto legislativo 52/2004. Quali sono, però, le modalità operative individuate dall’Agenzia delle Entrate per regolare i rapporti tra il cedente o prestatore e l’outsourcer? Il workflow può essere di due tipi:
fattura inoltrata all’outsourcer e da quest’ultimo tradotta in formato elettronico;
scambio di dati tra le due parti in causa (lato emissione) valido per la raccolta di informazioni necessarie all’emissione della fattura elettronica.
Dal punto di vista fiscale tra le due modalità si ha una differenza fondamentale: cambia, infatti, il titolare dell’emissione della fattura.
Come si è già detto, la fatturazione elettronica, anche nel caso di outsourcing, potrà essere posta in atto solo nel caso in cui vi sia accordo di tutte le parti in causa (incluso il destinatario).
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