L’articolo 21 del CAD tocca una tematica di primario interesse per la diffusione della dematerializzazione: il valore probatorio dei documenti digitali sottoscritti con firma elettronica.
Per ciò che riguarda il documento digitale sottoscritto, il suo valore probatorio varia a seconda del tipo di firma elettronica impiegata per siglarlo.
Firma elettronica semplice: la valutazione del documento è discrezionale, ma dovrà tener conto delle caratteristiche tecniche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Firma digitale o altra firma elettronica qualificata: il documento elettronico assume il valore probatorio assegnato al documento di scrittura privata dall’art. 2702 C.C.
Firma elettronica qualificata con certificato revocato, scaduto o sospeso: il documento, in questo caso, si ritiene non sottoscritto.
L’efficacia in termini legali di un documento elettronico privo di firma e quindi non sottorcritto è definita dall’articolo 23 del CAD che opera una modifica sull’ articolo 2712 C.C.
A seguito della modifica le riproduzioni informatiche di un documento non sottoscritto da idonea firma ottengono la stessa forza giuridica delle riproduzioni fotografiche: piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento di conformità.