Spesso si sente parlare di firma digitale “debole” o firma digitale “forte“. Ma quale differenza sussiste tra queste due tipologie di firma?
Con firma “forte” si fa riferimento a quella tipologia di firma digitale comparabile in pieno alla sottoscrizione olografa. Si parla anche di firma elettronica avanzata o “firma 5.1“. In questo caso si è in presenza di dispositivi in grado di garantire un alto livello di sicurezza e rispondente ai seguenti requisiti:
- Si basa su un sistema di chiavi asimmetriche;
- Le chiavi sono certificate secondo la norma da un certificatore riconosciuto;
- Il dispositivo di generazione della firma digitale deve essere a norma di legge.
Nell’ordinamento italiano si prevedono anche altre tipologie di firme (le cosiddette “deboli“) che non hanno vincoli di adeguatezza degli strumenti e delle modalità operative. Tali firme hanno validità giuridica solo in alcuni ambiti (un ambito ristretto di utenti, ad esempio).
La producibilità dinnanzi a un giudice di un documento siglato con firma “debole”, potrà essere accettato con la discrezionalità di scelta per il giudice stesso. Queste firme digitali dette anche “5.2” avranno, in sede di giudizio, un mero valore probante.
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La Firma digitale