La firma elettronica avanzata e la firma autenticata

La firma elettronica avanzata, secondo l’articolo 2703 del codice civile, si ha per riconosciuta come firma autenticata quando la stessa sia stata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Dunque, la normativa ha equiparato in tutti i sensi la firma autografa alla firma digitale e quest’ultima potrà essere utilizzata in tutti quei casi in cui si richiede la sottoscrizione autenticata.

Il pubblico ufficiale, anche nel caso della firma elettronica avanzata, dovrà attestare che il documento è stato sottoscritto in sua presenza dal titolare della firma digitale, dopo averne accertate le generalità e la validità del certificato elettronico impiegato. In ultimo, il notaio o il pubblico ufficiale dovrà attestare la validità a norma di legge del documento sottoscritto con tale procedura.

Inoltre, qualora il documento autenticato, affidato a un supporto informatico, dovesse essere integrato da un altro documento affidato a un altro tipo di supporto (per esempio quello cartaceo), il pubblico ufficiale dovrà far siglare e autenticare il documento da allegare copiato su supporto informatico (secondo quanto disposto dall’articolo 23, comma 5 del Codice dell’Amministrazione digitale).

Approfondimenti:
Firma elettronica avanzata

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