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Cosa prevede il nuovo regolamento eIDAS in merito alla conservazione digitale


Cosa prevede il nuovo regolamento eIDAS in merito alla conservazione digitale



Il tema della conservazione digitale sicura ed affidabile sta assumendo un’importanza sempre maggiore tant’è che già nel 2014 il legislatore italiano ha introdotto il processo di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che si proponevano sul mercato come fornitori di servizi di conservazione. L’accreditamento ha avuto la funzione di stabilire rigidi criteri di sicurezza ed affidabilità al fine di garantire la conservazione a lungo termine degli archivi.

A livello europeo non è prevista una specifica normativa sulla conservazione digitale e per questo ogni stato ha introdotto norme specifiche, creando ulteriore confusione all’interno dell’Unione EUROPEA. Per questo motivo la Commissione Europea ha ritenuto necessario presentare il 3 giugno 2021 una nuova proposta di regolamento eIDAS che apporta alcune novità anche in merito ai servizi di archiviazione elettronica qualificata dei certificati relativi alle firme digitali, previste nel nuovo Art. 45 octies.

Articolo 45 octies dell’eIDAS

L’eIDAS che rappresenta la base normativa comunitaria per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli Stati membri, ha sempre dato particolare importanza al carattere di efficienza e soprattutto sicurezza dei servizi fiduciari forniti da terzi (firma elettronica, validazioni temporali elettroniche e sigillo elettronico), necessari a favorire le comunicazioni digitali tra PA, imprese e cittadini.

Con l’introduzione del nuovo articolo 45 octies (a seguito della proposta di Regolamento EU presentata a giugno del 2021), si introduce l’archiviazione elettronica qualificata quale sola in grado di garantire la validità legale nel tempo dei documenti elettronici.
Esso inoltre impone alla Commissione di stabilire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento, specifiche regole tecniche o perlomeno si ipotizza un adattamento (ipotesi più plausibile) degli standard dell’Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazione (in inglese European Telecommunications Standards Institute – ETSI) già esistenti a riguardo: ETSI TS 119 511, ETSI TS 119 512.

Di seguito riportiamo l’articolo 45 octies eIDAS per intero (Fonte Agenda Digitale):
Un servizio di archiviazione elettronica qualificato per documenti elettronici può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità del documento elettronico oltre il periodo di validità tecnologica. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione mediante atti di esecuzione, stabilisce i numeri di riferimento delle norme applicabili ai servizi di archiviazione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Lo scopo del nuovo Regolamento eIDAS è perciò quello di fornire una maggiore protezione e di giungere a una regolamentazione comune per tutti i Paesi comunitari membri in ottica di interoperabilità. La Commissione Europea all’interno del paragrafo introduttivo al nuovo regolamento sottolinea: “Tale quadro potrebbe inoltre aprire nuove opportunità di mercato per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione.”

Bucap S.p.A. è tra le prime società ad avere ottenuto la certificazione come Conservatore Accreditato AgID a partire dal 2015 e offre alle imprese e alla Pubblica Amministrazione un servizio di conservazione digitale in outsourcing garantendo altissimi livelli sicurezza e qualità.

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