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La normativa dello smart working: ecco le risposte alle 6 domande più comuni



La normativa dello smart working: ecco le risposte alle 6 domande più comuni





L’esplosione del lavoro agile, benché si tratti di una modalità lavorativa disponibile già da diverso tempo, è ancora relativamente recente. Normale che vi siano diversi dubbi in merito. Dubbi ai quali si può rispondere citando le leggi in vigore.
Per quanto riguarda, nello specifico, la normativa sullo smart working, i due riferimenti più importanti sono senza dubbio la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).
Ed è in questi due riferimenti normativi che bisogna cercare le risposte ad alcune delle domande più comuni che riguardano il lavoro agile/telelavoro/lavoro da remoto.

Temi:

Cos’è lo smart working?

Per rispondere alla domanda “cos’è lo smart working”, basta riportate un passaggio dell’articolo 18, comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81:

Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Aumento della produttività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non a caso, sono due dei più riconosciuti e verificati benefici e vantaggi dello smart working.
Ancora, il comma 1 indica le modalità con le quali si può svolgere la prestazione lavorativa:

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Come fare smart working?

Per implementare lo smart working, occorre che datore di lavoro e dipendente stipulino un accordo, come scritto nell’articolo 19 comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81:

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione   lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

In un certo senso, questo accordo può essere alquanto libero, pur nel rispetto dei Ccnl e della normativa specifica sulla tutala del lavoro. Al netto di questo, il datore di lavoro e il dipendente hanno comunque un ampio margine di accordo sulle modalità di esecuzione del lavoro in smart working.
Lavoro che, come si legge nel comma 2 dello stesso articolo, può essere sia a termine sia a tempo indeterminato: nel secondo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Quindi, per implementare correttamente lo smart working, occorrono:

  • Un accordo individuale tra il dipendente e il datore di lavoro;
  • L’utilizzo di strumenti professionali per lo smart working;
  • Il rivedere, in tutto o in parte, i workflow lavorativi interni nell’ottica del lavoro agile.

Quanti giorni a settimana?

In realtà, la normativa non indica un numero minimo o massimo di giorni settimanali durante i quali lavorare in smart working. La scelta del numero di giorni dipende molto da com’è strutturata l’azienda o la PA, dalle sue esigenze lavorative, dalla sua organizzazione.
Per avere un parere in merito, il consiglio migliore che si possa dare è rivolgersi ai

Professionisti dello smart working

Qual è l’orario di lavoro?

Una delle più grandi rivoluzioni introdotte dallo smart working sta proprio nella possibilità di abolire il vecchio sistema basato sull’orario di lavoro. Infatti, come si può leggere in un passaggio dell’articolo 19 comma 1 della legge 22 maggio 2017:

L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

In tale passaggio c’è, ovviamente, una precisa indicazione riguardante la sicurezza e le pause del lavoratore. Indicazione che, combinata con la già citata “organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, dice una cosa ben precisa: il lavoro in smart working può svolgersi indipendentemente dall’orario.
Può, non deve. Nell’accordo firmato tra dipendente e datore di lavoro, infatti, può essere stabilito che, per esigenze lavorative, il dipendente in smart working debba continuare a seguire un determinato orario (che può anche essere diverso da quello del resto dei dipendenti, se ci sono delle esigenze).

Ci sono degli incentivi fiscali?

Altra domanda molto frequente la cui risposta, però, deve tener conto di diversi fattori.

  • L’articolo 18 comma 4 della legge 22 maggio 2017 parla chiaro: Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
  • Questo, però, riguarda le disposizioni interne dell’azienda o della pubblica amministrazione. Per sapere se, invece, ci sono degli incentivi legati al particolare momento che si sta vivendo, la soluzione è informarsi sui siti ufficiali delle Regioni.

Ricapitolando: eventuali incentivi fiscali relativi alla produttività e all’efficienza devono essere riconosciuti anche a chi lavora in smart working; per sapere se ci sono incentivi e agevolazioni più specifici, consultare i siti ufficiali delle Regioni.

Come funziona lo smart working nella pubblica amministrazione?

Lo smart working nella pubblica amministrazione viene introdotto in maniera puntuale dall’articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 2015 n.124. Dove si può leggere che:

Le amministrazioni pubbliche […] adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

I punti che bisogna evidenziare in questo passaggio sono:

  • L’obbligatorietà di “sperimentare” (anche se, ormai, avrebbe senso parlare di “obbligo”) lo smart working, specialmente se a farne richiesta sono persone con esigenze particolari (“anche al fine di tutelare le cure parentali”, o nel caso di disabilità);
  • L’obiettivo, ampiamente raggiunto, del 10 per cento entro il 2018 (ampiamente raggiunto perché i dati sulla diffusione dello smart working in Italia dicono che la media regionale di impiegati nella pubblica amministrazione che lavora in smart working è del 73,8%);
  • La garanzia che i dipendenti che lavorano in smart working non debbano subire alcun tipo di penalizzazione.

Sempre l’articolo 14 comma 1 della medesima legge continua specificando che:

L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche.  Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Lo smart working nella pubblica amministrazione non è soltanto un tentativo ma una modalità di lavoro che deve essere implementata in maniera strutturale, e soprattutto monitorata per capire come si inserisce nei flussi lavorativi e come possa essere migliorata nel tempo, così da renderla sempre più diffusa.










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